Abbiamo trattato nel precedente commento alla legge n. 147 c.c. dell’importanza degli obblighi educativi, da parte di ambedue i genitori, nei confronti dei propri figli. A fronte della lettura di un intervista effettuata ad un avvocato matrimonialista in tema di separazione, affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità contenute nel d.d.l. 735, vorrei riflettere, questa mattina, sulla necessità, spesso non tenuta in considerazione o lasciata al margine, da parte degli stessi genitori alla ricerca della presunta soluzione che spesso vede prevalere gli interessi di una sola parte, un accordo che veda al centro determinati interessi economici a scapito di quelli che essenzialmente sono i desideri dei figli. Nel disegno di legge compaiono il termine “diritto relazionale” o “diritto di relazione” atto a designare la relazione umana nella sua dimensione affettiva ed emotiva, colonna portante alla base della normativa relativa al diritto di famiglia, recentemente sempre più approfondita.“Per quanto severo che sia un padre nel giudicare suo figlio, non sarà mai tanto severo come un figlio che giudica il padre”
Enrique Jardiel Poncela
La figura del mediatore familiare prevista all’art. 1 garantisce una possibilità di conciliazione sulla divergenza degli interessi delle parti, e si ritiene opportuna, come già accennato nell’articolo, una certa garanzia di professionalità che prescinda la sola formazione di base, in seno ad una certa sensibilità degli operatori. Come ricorda la Dott.ssa Sirignano ne “La mediazione educativa familiare. Una risorsa formativa per le famiglie“: “La mediazione rivela uno stato di fatto e facilita l’espressione delle potenzialità di ciascuno, permettendo di conoscersi meglio e di ritrovare quell’autonomia d’azione che prima si era persa” a sottolineare l’importanza di quella che viene definita “autonomia decisionale”, accompagnata dall’ingresso di nuovi schemi di pensiero e comportamentali come si evince nel seguito “mediare sul piano educativo-relazionale proprio delle famiglie significa, dunque, superare gli stereotipi culturali e le rigidità legate alla rappresentazione di particolari comportamenti familiari, migliorando le capacità decisionali delle persone attraverso modalità che aiutino a orientare e orientarsi al fine di pervenire alla progettazione rinnovata del sistema relazionale familiare modificato, per il ben-essere di tutti i soggetti, non dimenticandosi mai delle responsabilità genitoriali“, in riferimento all’importanza del riassetto familiare secondo una logica che tenga in considerazione prevalente l’evoluzione di tutti i soggetti coinvolti nel contesto familiare e le necessità delle cosiddette “parti deboli”.
Il percorso di mediazione all’interno di una famiglia deve necessariamente riflettere l’aspetto della condivisione “gli obiettivi principali di un percorso di mediazione educativa familiare si possono identificare in obiettivi relazionali-educativi e obiettivi pragmatici, i quali sono interconnessi tra loro in un rapporto sinergico. Per i primi, la finalità è quella di incrementare la capacità di collaborazione delle parti, stimolandone l’apertura dei canali di comunicazione, al fine di pervenire all’elaborazione di un progetto relazionale e genitoriale condiviso e rispettoso dei bisogni di tutti i componenti del sistema familiare. I secondi guardano, invece, alla messa in opera della progettazione in questione, traducendo prassicamente i contenuti della stessa“. L’autrice mette in evidenza un altro importante aspetto relativo alla mediazione familiare definendola “mediazione parziale“, in quanto strettamente collegata alla genitorialità condivisa in situazioni familiari non più collegate alla coniugalità.
“Ci sono solo due lasciti inesauribili che dobbiamo sperare di trasmettere ai nostri figli: delle radici e delle ali”
Harding Carter
Un percorso di orientamento allo sviluppo di un modello di genitorialità ottimale deve necessariamente partire dall’intenzione, dal desiderio di entrambi i coniugi al miglioramento delle proprie condizioni personali e familiari, e si articola in quattro fasi definite: “orientamento“, che prevede incontri atti a qualificare le difficoltà, i disagi vissuti all’interno del nucleo familiare da tutti i componenti prima della firma del “contratto di mediazione”, “cooperazione“, che prevede l’incontro delle informazioni tra le parti, dei bisogni, delle necessità degli adulti prima, e in riferimento ai figli, dopo: la capacità d’ascolto delle differenti opinioni conduce le parti, durante il percorso, al riconoscimento dei bisogni dell’altro nell’accoglimento della sua versione, “stesura del progetto relazionale e genitoriale condiviso“, nella quale si mettono per iscritto le intenzioni concordate al fine dell’attuazione con determinato riscontro anche in ambito legale e “follow-up“, ovvero un incontro, dopo sei settimane, atto a convalidare, ed eventualmente rivedere, i progressi in corso di svolgimento.
Ricordiamo nella necessità di un continuo, molto spesso mancante, confronto fra coniugi a ricalco del tempo perduto con i propri figli e, per quanto possibile, all’abbandono del ricorso legale quale tentativo di “disimpegno” e de-responsabilizzazione rispetto ai propri doveri coniugali, atto a giustificare, in qualche modo, le proprie presunte incapacità.
Daniele Fronteddu