DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A DANNO DEGLI ASPIRANTI DOCENTI DI MUSICA, L’ORDINANZA MINISTERIALE N. 112 DEL 06-05-2022 PRESENTA IN PIÙ PUNTI EVIDENTI INIQUITA’
Disparità a danno degli aspiranti docenti di musica:Il Referente del Coordinamento Regionale Sardegna dei docenti di Musica e di Strumento Musicale espone di seguito le problematiche riguardanti i criteri stabiliti per l’assegnazione dei punteggi relativamente ai docenti di materie musicali per la presentazione delle domande per l’inserimento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), e chiede un intervento urgente da parte del Ministro della Pubblica Istruzione e dei sindacati al fine di valutare la modifica di alcuni criteri inseriti nella specifica Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06-05-2022, a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, inerente alle GPS in questione.
Il Referente del Coordinamento predetto, Prof. Ignazio Perra, evidenzia che l’Ordinanza Ministeriale in argomento presenta in più punti forti disparità di trattamento fra gli aspiranti docenti.
Di fatto si palesano iniquità, talvolta a parità di titoli di accesso, nelle opportunità e nell’attribuzione dei punteggi sia per quanto riguarda l’accesso alle previste fasce per il conferimento delle supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sia relativamente alle modalità previste per la valutazione dei titoli artistici per coloro che insegnano strumento musicale, nonché (stando a quanto contemplato dall’Ordinanza Ministeriale in questione) in merito alla discriminazione fra candidati laureandi in Scienze della Formazione, che possono inserirsi nella seconda fascia in merito ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria, e studenti e laureati in altre discipline che ancora non sono in possesso dei 24 CFU/CFA.
A tal proposito si riportano di seguito i contenuti della nota già inviata nel 2020 al Ministro della P.I., ai sindacati e al Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica, in merito alla quale non è mai pervenuto alcun riscontro volto a rivedere le criticità; tant’è che nell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06-05-2022 permangono le stesse problematiche.
1) Relativamente alle Graduatorie Provinciali per le supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado si evidenzia quanto segue:
- a) Non è stata apportata alcuna revisione in merito a coloro che risultavano inseriti nella seconda fascia di una classe di concorso per materie musicali nei licei musicali (A-53, A-55, A-63, A-64) in quanto in possesso dell’abilitazione A029 o A030 o A056; questo penalizza chi era già inserito in una seconda fascia di istituto nel triennio 2017/2020 e non ha avuto l’opportunità di prestare servizio. Sulla base di quanto detto si crea una evidente disparità in quanto nell’ordinanza è previsto l’inserimento in prima fascia solo per coloro che oltre al possesso dell’abilitazione A029 o A030 o A056 hanno anche svolto servizio sulle predette classi di concorso dei licei musicali. Sarebbe corretto estendere tale opportunità anche a coloro che non hanno potuto svolgere il servizio ma sono in possesso dei requisiti di accesso. È inconfutabilmente impensabile che si pretenda che un aspirante docente abbia già insegnato prima di iniziare ad insegnare, pertanto è opportuno far inserire nelle GPS e nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali per la classe di concorso A-55 anche i docenti che hanno i requisiti di accesso ma non hanno prestato servizio;
- b) Permangono le indicazioni che non consentono l’inserimento nelle GPS della classe di concorso A-53 (Storia della Musica nei Licei Musicali) ai docenti in possesso di un Diploma di Conservatorio (previgente ordinamento congiunto al Diploma di Scuola Secondaria di I Grado) o di un Diploma Accademico di II livello, ma l’insegnamento di tale disciplina è riservato solo a coloro che possiedono il titolo congiunto della Laurea in Musicologia, e/o titoli equipollenti, infattistando a come è prevista la norma hanno potuto presentare domanda di inserimento nelle graduatorie predette solo un ristretto numero di docenti.
2) Relativamente ai titoli artistici previsti per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado si evidenzia quanto segue:
- a) Come attualmente indicato nella tabella A4 titoli secondaria primo e secondo grado II fascia si crea una disparità fra coloro che hanno svolto attività concertistica solistica o in formazioni di musica da
2 camera (dal duo), in Italia purché all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all’estero, e coloro che in tutte le regioni d’Italia svolgono attività concertistica artistico – professionale con enti, associazioni, conservatori di musica, etc., nell’ambito di circuiti e manifestazioni concertistiche appositamente finanziate dalle Giunte Regionali per le quali richiedono specifici contratti e versamenti Enpals in quanto erogati solo a soggetti che svolgono attività professionale (si cita a titolo di esempio la L.R. 1/90 ART. 56 della Regione Autonoma della Sardegna, i cui criteri fra i requisiti d’accesso prevedono: Organismi che abbiano svolto, professionalmente, attività continuativa e documentata nell’ambito di uno o più settori dello spettacolo dal vivo). Tale situazione, sulla base dei nuovi criteri, crea evidenti disparità fra gli aspiranti alle GPS e penalizza fortemente i futuri docenti della Sardegna in quanto a causa dell’insularità avrebbero meno opportunità rispetto al resto dell’Italia per maturare il punteggio artistico. Sarebbe opportuno accogliere fra i titoli artistici valutabili anche le attività svolte da professionisti anche al di fuori del FUS purché trattasi di attività professionistiche certificate da specifica agibilità Enpals.
3) Relativamente al possesso dei CFU/CFA previsti per l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado si evidenzia quanto segue:
- a) Come attualmente indicato nell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06-05-2022 art. 3 comma 8, si crea una disparità rispetto a quanto indicato nel comma 9 dello stesso articolo in quanto è consentito l’inserimento nella seconda fascia in merito ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria a studenti che, nell’anno accademico 2019/2020, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza, mentre sono esclusi dall’inserimento laureati in altre discipline che non sono in possesso dei 24 CFU/CFA. Sarebbe opportuno favorire l’inserimento in una ipotetica terza fascia di coloro che sono in possesso del titolo di accesso ma non dei CFU/CFA, questo anche in considerazione sia del fatto che coloro che erano inseriti in terza fascia nel precedente triennio (privi sia di abilitazione che di CFU/CFA) possono essere inseriti in seconda fascia, sia del fatto che anche nelle chiamate da MAD talvolta vengono reclutati docenti che non sono in possesso neppure del titolo previsto per lo specifico insegnamento.
4) Relativamente alla stabilizzazione dei precari sarebbe opportuno riferirsi a quanto finora posto in essere e precisamente attraverso l’organizzazione di Percorsi Abilitanti Speciali e la successiva riapertura delle GAE da cui poi attingere per l’immissione in ruolo.