La Maddalena: Ordinanze n. 038/22
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibiliCAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Tel. 0789-730632 – email PEC [email protected] E-mail: [email protected] – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena)
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTI gli articoli 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 524 del
relativo Regolamento d’esecuzione;
VISTO Il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 recante “regolamento per l’esecuzione della
Legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima” ed in
particolare l’articolo 98;
il D.lgs 9 gennaio 2012 n. 4 concernente le misure per il riassetto della
normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell’articolo 28 della
Legge 4 giugno 2010 n. 96;
VISTO Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15
febbraio 2022, recante le disposizioni in materia di interruzione temporanea
obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l’utilizzo di attrezzi trainati
“reti a strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o
“sfogliare – rapidi (TBB)” – annualità 2022 e modifica del decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante “Misure di
gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e
riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l’ottenimento del
cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale”;
VISTA la propria Ordinanza n. 68/16 emanata in data 17.05.2016 relativa alla possibilità
di recupero delle giornate di pesca nelle giornate di sabato e domenica in
presenza di avverse condizioni meteomarine;
CONSIDERATO
la nota prot. nr. 8844 del 01 aprile 2022 della Direzione Marittima di Olbia –
Centro Controllo Area Pesca;
che l’articolo 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 15 febbraio 2022 non consente più di operare in regime di deroga
nelle giornate di sabato e domenica per recuperare l’attività di pesca non
effettuata a causa di avverse condizioni meteomarine;
VISTI gli atti d’ufficio,
O R D I N A
ARTICOLO 1
L’Ordinanza n. 68/16 in premessa citata è abrogata a decorrere dalla data odierna.
ARTICOLO 2
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato,
o altro e più grave illecito amministrativo, con la sanzione amministrativa prevista per la
pesca in tempi vietati (violazione art. 10, comma 1 lett. b, del D. Lgs. 4/2012, punito
dall’art. 11, comma 1) e quella prevista dal 1174 del Codice della Navigazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che
verrà pubblicata alla pagina “Ordinanze” del proprio sito istituzionale
www.guardiacostiera.mit.gov.it/la-maddalena alla pagina “Ordinanze”.
La Maddalena, 5 aprile 2022
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Renato SIGNORINI