ORDINANZA N. 102/19
Attività di rimozione e messa in sicurezza ordigni bellici.
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena,
VISTA
la comunicazione urgente rispettivamente del prot. n. 15754, in data 16.02.2018, e prot. n. 54175 del 13.06.2018 della Prefettura di Sassari;
VISTE
le proprie Ordinanze n. 181/2017 in data 26.10.2017 e n. 71/2018 in data 13.06.2018;
VISTO
il messaggio COMSUBIN 53103/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 06.11.2019;
VISTA
la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l’emissione dei provvedimenti di competenza per l’attività di rimozione e messa in sicurezza ordigni bellici nei i giorni compresi tra l’11 e il 29 novembre 2019, nel punto di coordinate Lat. 41° 11.170’ N – Long 009° 31.400’ E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
VISTA
la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG ’72);
VISTO
il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.);
VISTI
l’art. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
CONSIDERATA
la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall’attività in argomento.
RENDE NOTO
che nei i giorni compresi tra l’11 e il 29 novembre 2019, avranno luogo attività di rimozione e messa in sicurezza ordigni bellici mediante l’impiego di operatori subacquei nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.
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PUNTO
LATITUDINE
LONGITUDINE
AREA INTERDIZIONE (WGS 84)
(WGS 84)
150 metri per la navigazione, la sosta,
ALFA
41° 10.601’ N
009° 26.863’ E
l’ancoraggio e qualsiasi attività
subacquea e/o di superficie.
ORDINA
Articolo 1
Nei i giorni compresi tra l’11 e il 29 novembre 2019, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, per un raggio di 150 metri dal punto di cui al RENDE NOTO.
Articolo 2
Il personale impegnato nelle attività di cui alla presente ordinanza:
- assicuri la presenza di unità in appoggio che segnali, conformemente al Codice Internazionale dei Segnali marittimi, la presenza di operatori subacquei in immersione;
- verifichi, prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa, che gli specchi acquei interessati dalle attività di cui sopra siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
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informi tempestivamente l’Autorità Marittima di ogni notizia di interesse ai fini della sicurezza della navigazione, come pure in ordine a eventuali sospensioni straordinarie e conseguenti riprese delle operazioni in argomento;
- interrompa immediatamente lo svolgimento delle stesse qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione.
Articolo 3
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.